La Scuola Edile di Arezzo, al fine di fornire un servizio concreto alle aziende ha promosso dei seminari informativi con l’obbiettivo di dare indicazioni su come applicare i protocolli anti contagio per l’emergenza COVID-19 nei cantieri edili.
Di seguito troverete tutto il materiale che può servirvi per lavorare in modo corretto suddiviso in diverse sezioni.
Tutto i materiale è scaricabile gratuitamente.

FAQ


Domanda 1
Quali documenti vanno spediti alla mail della regione?

Risposta: Alla regione, chi non lavorava prima del 4 maggio, non deve spedire nulla, infatti quel modello si rendeva necessario solo per gli appalti pubblici o le lavorazioni urgenti e necessarie,
Dovrà invece spedirlo chi già lavorava prima del 4 maggio.
Al modello non siete obbligati ad allegare il protocollo, il protocollo, dovrà essere presente in ogni cantiere.
Per quanto riguarda gli uffici e la sede aziendale quindi non il cantiere va applicata l’ordinanza n.48 della Regione Toscana “ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri. Le presenti disposizioni si applicano anche a tutti gli uffici pubblici e privati, alle libere professioni e a tutti i lavoratori autonomi”. Va realizzato un protocollo ad hoc che non coincide con quello che si realizza per ogni singolo cantiere. In questo caso “L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività; il protocollo anti-contagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020. Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020”

Domanda 2
L’ordinanza N.40 della Regione Toscana non la dobbiamo considerare?

Risposta: Il protocollo fornito, come riportato nell’intestazione tiene conto delle leggi di riferimento che sono :
• Protocollo del 14 marzo DPCM
• Protocollo del 26 aprile allegato 7 DPCM
• Ordinanza nr 40 della Regione Toscana

Quella che non va tenuta di conto per chi riapre il 4 maggio è l’Ordinanza nr 38 della Regione Toscana

Domanda 3
Innanzitutto, è obbligatorio provvedere a redigere DVR riguardante il rischio biologico? Oppure è sufficiente il materiale da Voi provveduto?
A tal proposito, nel caso in cui fosse necessario, quanto tempo si ha per procurarselo?

Risposta: La valutazione del rischio biologico è obbligatoria per tutte quelle lavorazioni, in cui questo rischio è realmente presente e intrinseco quali ad esempio : manutenzione reti fognarie, ( è presente materiale biologico che va considerato potenzialmente contaminato)
Per tanto è parte integrante della valutazione dei rischi e come da D.lgs 81/08 la valutazione va redatta entro 90 giorni dall’apertura dell’attività.
Per queste lavorazioni non basta il nostro protocollo.

Domanda 4
Il protocollo di sicurezza anticontagio vale anche per le aziende edili? Perché nell’ordinanza n. 38 è riportato “le seguenti misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 richiamato in premessa. Quindi va compilato o no?
Inoltre essendo noi una ditta composta dal titolare ed un solo operaio, abbiamo ugualmente l’obbligo di costituire il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione? Se sì, da chi deve essere composto?

Risposta: Nella prima pagina del protocollo sono riportate le leggi e ordinanze che si applicano e che risposto di seguito:

“Si richiama il protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e L’ordinanza della Regione Toscana nr 40 del 22/04/2020 della Commissione Ance del 20/04/2020 e del DPCM del 26/04/2020 .”

L’ordinanza nr 38 della Regione Toscana era valida solo per i cantieri che hanno aperto prima del 4 maggio.
Quindi la risposta è SI, deve compilare il protocollo perché se lei ha un impresa edile a lei si applicano le seguenti;.

-14 marzo dpcm
-allegato 7 26 aprile dpcm
-ordinanza nr 40 della Regione toscana.

Avendo un operaio rientrate nel D.lgs 81/08 , quindi avete gli obblighi ad esso annessi quale valutare i rischi. per tanto il comitato è obbligatorio. Nel protocollo sono evidenziate le figure minime obbligatorie che ripeto essere:

Datore di lavoro
Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione ( RSPP)
Rappresentante dei lavoratori ( RLS/ RLST)
Medico competente

A livello provinciale sarà costituito un comitato territoriale, così come è previsto dal DPCM del 26/04/2020 composto da CPT, RLST e Parti sociali del settore edile, che avrà la funzione di revisionare i protocolli anti contagio per i cantieri edili

Domanda 5
Gli autonomi, devono adottare un protocollo?

Risposta: Si gli autonomi devono adottare il protocollo, in particolare quando hanno un contratto diretto col Committente.

Se invece sono in sub-appalto alle imprese, firmano e accettano il Vostro protocollo e devono avere i DPI da voi indicati e tenere tutte le misure di igiene da VOI specificate. Dovrete quindi misurare la temperatura anche ai lavoratori autonomi e fornire anche a loro il registro delle sanificazioni.

Domanda 1
Come può essere stabilito il contagio in cantiere piuttosto che non al di fuori dall’ambiente di lavoro?

Trattandosi di una malattia che comunque ha un periodo di incubazione non credo sia né possibile ne giusto attribuire le responsabilità al datore di lavoro. Ciò non dispensa dall’attuare il protocollo Covid nel cantiere con tutte le misure anticontagio ma se ciò dovesse avvenire l’Inail provvederebbe ad una rivalsa sul datore di lavoro? Pensate che bastino firme sulle autocertificazioni dello stato di salute e sulle dichiarazioni di consegna dei DPI idonei per far declinare ogni responsabilità dal datore si lavoro?
Risposta: L’INAIL si attiva come per qualunque altro infortunio sul lavoro, ad esempio caduta dall’alto, folgorazione o altro. Le indagini dell’INAIL partono proprio per definire se quel contagio è accaduto in azienda o altrove, proprio perché non vada a finire direttamente a carico del datore di lavoro.
Ovviamente L’INAIL, come per tutti i procedimenti verificherà in primis la presenza del protocollo e di seguito la sua effettiva attuazione, ecco perché si rende necessario che il datore di lavoro compili in seguito:
• Protocollo
• Cartellonistica in cantiere
• Lista di controllo
• Consegna dei presidi
• Registro delle sanificazioni
• Controllo delle temperature

Le mere autodichiarazioni non sono particolarmente cautelative per il datore di lavoro.

Domanda 2
Il contagio di un operaio è equiparato ad un infortunio sul Lavoro … questo vuol dire che se succede gli indici per il calcolo della tariffa subiranno un aumento con ricaduta economica sulla ditta?

Risposta: Al momento della denuncia sarà l’Inail ad aprire le indagini e in caso di parere positivo si, questo graverà sul tariffario INAIL.

Domanda 3
Vorrei chiarimenti sui tipi di igienizzanti da acquistare?

Risposta: Dovrete acquistare alcool con una concentrazione uguale o superiore a 70% o prodotti contenenti cloro con una concentrazione dal 0,1 %al 0,5%. Nelle etichette dei prodotti, che tra l’altro possono essere facilmente trovati in ogni supermercato perché sono di uso comune, è indicata la concentrazione

Domanda 4
Nel caso di riscontro di covid in azienda gli altri colleghi vengono messi in quarantena?

Risposta: Ne va data comunicazione all’Autorità e saranno loro a fornirvi poi indicazioni in merito, ma se c’è stato contatto non adeguatamente protetto dai DPI tra lavoratori è possibile di si.

Domanda 5
Posso scongiurare l’ipotesi di chiudere tutta l’azienda se formo due squadre distinte e indipendenti tra loro o vengono comunque ritenuti contatti diretti quindi sottoposti a quarantena?

Risposta: Riorganizzare il lavoro dividendo gli operatori a squadre e mantenerle costanti il più possibile è una delle migliori soluzioni poiché in questo modo si riduce la possibilità di contatto e di contagio tra i lavoratori.
I lavoratori possono comunque lavorare a meno di 1.80 mt. di distanza, ma in questo caso devono avere i DPI necessari quali mascherine FFP2, guanti ecc.

Domanda 1
Il MOD. 03 – ALTRI SOGGETTI – Autocertificazione temperatura corporea (proposto all’interno del protocollo) da sottoscrivere dal Datore di Lavoro può sostituire integralmente il MOD. 02 REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA da sottoscrivere da ciascun lavoratore?
Oppure devono essere compilati e firmati ambedue i modelli?

Risposta: Un modello è per i dipendenti ,l’altro è per autonomi, sub-appalti, direttori lavori etc….in quanto come prevede la normativa di riferimento, la temperatura corporea deve essere misurata a chiunque entri in cantiere. Quindi, sempre tenendo a conto della dimensione dei cantieri, se si è impresa affidataria oppure se si è impresa subappaltatrice, si devono avere a disposizione entrambi.

Domanda 2
Come devo compilare la tabella nella seconda colonna dell’allegato 4 – registro delle sanificazioni?

Risposta: Il modello è composto da 31 righe, cioè il numero massimo di giorni di un mese. Ci sono due colonne, una per la pulizia giornaliera, realizzata dal personale dell’impresa e l’altra per la pulizia straordinaria realizzata da un’azienda esterna Chi esegue la sanificazione firma ogni singolo giorno mentre chi esegue la sanificazione straordinaria firma solo nel giorno in cui questa viene effettuata. Ad esempio, immaginando l’allegato riferito al mese di maggio: nei giorni che vanno da 1 a 5 eseguo solo sanificazione ordinaria e quindi firma il personale dell’impresa. Se il giorno 6 viene una ditta esterna firmerà nella colonna di destra

Domanda 1
Sono obbligatori occhiali “sigillanti” oppure sono sufficienti le visiere?

Risposta: Non sono obbligatori se rispetti le distanze e vanno bene sia occhiali a maschere che visiere basta siano EN 166 in categoria II

Domanda 2
Per l’uso delle mascherine cambia qualcosa fra un cantiere all’aperto (per esempio costruzione di un nuovo edificio) rispetto ad un cantiere al chiuso (abitazione o vani interni di edifici in costruzione)?

Risposta: Cambia per quanto riguarda il rispetto delle distanze. Le mascherine sono obbligatorie quando non si possono mantenere le debite distanze di 1,80 mt. In caso di lavori in luoghi chiusi, quindi con scarsa aereazione, sicuramente vanno utilizzate le FFP2 e quindi in tal caso le medicalizzate non vanno scelte. Se non si hanno a disposizione le mascherine adeguate meglio lavorare su turni, oppure in ambienti separati od infine sospendere le lavorazioni. Se non si hanno a disposizione le mascherine adeguate il datore di lavoro dovrà dimostrare il caso di URGENZA e l’impossibilità di avere le EN 149) e/o le mascherine equiparate dall’INAIL.

Domanda 3
Quanto tempo dura l’efficacia delle mascherine FFP2 e di quelle chirurgiche?

Risposta: Le chirurgiche sono usa e getta mai riutilizzabili. Dovrebbero essere gettate e cambiate a fine fase lavorativa in quanto utilizzate quando non sono state rispettate le distanze.
Per le mascherine EN 149 dipende dall’indicazione scritta. Se c’è “NR“ – Non Riutilizzabili – possono durare una giornata e non più, devono comunque essere controllate le indicazioni del costruttore. Se invece si trova scritto “R” ovvero riutilizzabili, in tal caso di nuovo il costruttore fornisce indicazioni sulla durata.

Domanda 4
L’efficacia delle maschere cambia nel caso di un uso saltuario rispetto ad uso di 8 ore continue?

Risposta: Si perché hanno un filtro e più ci si respira più il filtro agisce e si consuma

Domanda 5
E’ stato stabilito un prezzo fisso anche per i DPI? C’è l’Iva?

Risposta: Per adesso no e l’iva è al 22%

Domanda 6
Se si lavora sotto la distanza di 1.8 mt. indossando la ffp2 i guanti monouso bisogna indossare anche la tuta monouso?

Risposta: Gli occhiali e la maschera devono essere indossati. La tuta monouso è un DPI che deve essere usato solo per alcune tipologie di rischio biologico tipo lo smaltimento dell’amianto. Quindi la tuta deve essere indossata non per il covid 19 ma solo se la lavorazione era già da prima soggetta a valutazione del rischio biologico .

Domanda 7
TUTE? Un coordinatore per la sicurezza ha prescritto che per le lavorazioni al di sotto di 1.80 mt gli operatori devono indossare mascherine FFP2, guanti, occhiali, tute e cuffie… se si qual è la dotazione da utilizzare?

Risposta: Se la richiesta che il coordinatore fa è per l’attuazione del protocollo anti contagio COVID 19, la dotazione di DPI sufficiente è mascherina FFP2, occhiali e guanti senza tute e cuffie o altro. Se invece la richiesta del coordinatore è relativa ad un rischio biologico, ad esempio lavori in fognatura, sono necessari anche tute tyvek o altro.
Ricordiamo comunque, che le imprese edili devono attentamente fare una valutazione del rischio biologico nel proprio DVR e dotarsi dei DPI necessari

Domanda 8
Il CSE ci obbliga all’acquisto del Kit emergenza COVID 19 (2 mascherine monouso, 2 occhiali, 2 guanti monouso, 1 pallone rianimazione monouso AMBU – adulti) , è obbligatorio o posso fare osservazione e non acquistarlo?

Risposta: L’impresa deve dotarsi per l’emergenza COVID 19 di mascherine FFP2, guanti ed occhiali. Qualora il coordinatore, come è nelle sue facoltà, faccia delle ulteriori richieste queste devono essere riconosciuti come costi aggiuntivi. Ricordiamo che l’ambu è un presidio medico al di fuori della cassetta del primo soccorso e che quindi necessità di specifica formazione. Nel caso venisse richiesto in cantiere deve essere prevista la formazione e altrettanto quantificata nei costi della sicurezza.

Domada 1
Come andranno organizzati, nelle ristrutturazioni, gli apprestamenti (Wc, vano ad uso spogliatoio, ecc.)?

Risposta: In base allo spazio dovranno essere presenti se possibile un bagno per i dipendenti ed uno per gli esterni. Dove ciò non possibile, nel protocollo deve esserne vietato l’uso da parte di terzi oppure l’obbligo alla sanificazione prima e dopo l’uso anche ai soggetti terzi.
La sanificazione giornaliera deve essere effettuata qualora il committente metta a disposizione un WC ad uso esclusivo.
Dove possibile deve essere presente acqua corrente per il lavaggio frequente delle mani, dove non possibile andranno previsti più luoghi con i gel igienizzanti in sostituzione dei lavaggi. Si può pensare anche a dotazioni personali per i mezzi e per ogni lavoratore.
Lo spogliatoio dovrà essere gestito come la mensa.

Domanda 2
In caso di subappalti va chiaramente integrato anche il POS dei subappaltatori? Se si spetta a loro o all’impresa affidataria?

Risposta: Il POS con il protocollo COVID 19 deve essere inoltrato a sub-appltatori ed autonomi. Ogni sub appaltatore deve adeguare il proprio POS tenendo conto sia delle indicazioni del vostro protocollo COVID sia delle indicazioni del PSC. In definitiva il protocollo e quindi il POS delle imprese in subappalto devono essere coerenti con il POS dell’impresa affidataria e del PSC. L’aggiornamento delle misure spetta ad ogni Datore di Lavoro delle imprese esecutrici.

Domanda 3
Per la rilevazione della temperatura dei sub appalti si deve tenere un registro dedicato?

Risposta: Ogni azienda deve avere il proprio registro dedicato, in quanto sarà onere del Datore di lavoro di ogni singola azienda monitorare la temperatura dei propri dipendenti. Qualora venga previsto dal Coordinatore che sia l’impresa affidataria a rilevare la temperatura per tutti, sarebbe opportuno che si tenessero dei registri separati per impresa

Domanda 4
Sanificazione mezzi? Possiamo eseguirla noi e con che modalità?

Risposta: L’azienda può eseguire la sanificazione dei mezzi direttamente con i propri dipendenti giornalmente, con una sanificazione ordinaria. Qualora l’azienda ritenga opportuno farne una sanificazione più approfondita, può chiamare una ditta esterna specializzate che utilizzerà prodotti e tecniche più specifiche. La sanificazione di questo tipo è straordinaria e può essere svolta in un periodo temporale che l’azienda ritiene opportuno (ogni due settimane, una volta al mese ecc.)
Nell’ordinaria si possono usare prodotti a base di alcool con percentuali uguali o sopra il 70 % o cloro tra lo 0,1 e lo 0,5 %.
Sicuramente giornalmente si dovranno sanificare il volante, le maniglie dentro e fuori il cruscotto, il cambio, oltre che finestrini e i sedili. Per i sedili in stoffa esistono idonei spray.

Domanda 5
Nei cantieri è obbligatorio fare ingresso e uscita? Poiché non in tutti i cantieri è possibile farlo.

Risposta: Dove è possibile è preferibile, dove non lo è si faranno accedere i lavoratori in cantiere distanziati ad 1.98 mt. e dando la precedenza a chi esce rispetto a chi entra

Domanda 1
Lavorazione all’aperto. Dopo la misurazione della temperatura dobbiamo tenere sempre la ffp2 anche se siamo distanziati di 1.8m?

Risposta: Se si mantiene la distanza di 1.8 metri l’uso della maschera non è obbligatorio sia all’aperto che al chiuso. Per maggiore precauzione ma senza nessun obbligo, si possono fornire le mascherine medicalizzate.

Domanda 2
Quindi a chiunque entra in cantiere anche con gli adeguati dpi, bisogna misurare temperatura e registrarlo?

Risposta: Si è opportuno e dimostra l’impegno del Datore di lavoro a ridurre al minimo l’esposizione dei propri dipendenti. Inoltre avere la mascherina non vuol dire avere una temperatura al di sotto dei 37,5 C°

Domanda 1
Abbiamo contattato il medico per sapere se in azienda abbiamo personale ipersuscettibile e ci ha risposto che per problemi di privacy non ce lo può dire ma che deve essere il dipendente a fornire la propria documentazione medica via mail direttamente al medico del lavoro. Se vi è una persona a rischio, sarà poi il medico a contattare direttamente l’azienda per stabilire come dobbiamo comportarci. Quindi il medico non deve fornirci alcuna comunicazione?

Risposta: Il medico competente è una figura di rilievo nel comitato che va costituito e previsto, sia nel DPCM del 14 marzo che in quello del 26 aprile. A lui spetta effettuare la sorveglianza sanitaria e sempre a lui spetta individuare soggetti fragili ed eventualmente stilare anche un nuovo protocollo sanitario che tenga conto di soggetti ipersuscettibili in emergenza COVID. Sarebbe opportuno che l’azienda informi i dipendenti, li metta direttamente in contatto con il medico competente, poi sarà lui che cmq dovrà dare riscontro al datore di lavoro di eventuali soggetti ipersuscettibili.
E’ comunque importantissima la collaborazione tra datore di lavoro, RSSP, RLS/RLST e medico competente per poter attuare il protocollo anti contagio COVID