PUNTO 1 – Modifiche Testo Unico Dlgs.81/08 e succ. mod.

Il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021 ha definito delle importanti modifiche al Testo Unico sulla sicurezza Dlgs 81/08 e succ. mod.

In particolare segnaliamo quelle che influiscono sulle imprese in generale e sul settore dell’edilizia.

1.  Articolo 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Questo articolo prevede una serie di sanzioni per le imprese con lo scopo di contrastare il lavoro irregolare. Queste sanzioni possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale

Citando l’articolo:

“…al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I…”

Per cui è importantissimo che il numero dei lavoratori autonomi occasionali sia inferiore al 10% degli occupati altrimenti ci sarà la sospensione dell’attività imprenditoriale

Per la ripresa dell’attività imprenditoriale vige il comma 9

“9. É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  1. a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  2. b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  4. d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  5. e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.”

Riportiamo di seguito l’ Allegato I più volte citato dall’articolo https://www.scuolaedile.ar.it/wp-content/uploads/2022/06/Allegato-I-al-decreto-legislativo-9-aprile-2008-n.-81-.pdf

Come si può facilmente vedere analizzando l’allegato tutti i punti interessano il settore dell’edilizia ed alcuni sono specifici come il punto 5 e 8. Un particolare commento lo merita il punto 3: Mancata formazione ed addestramento

Si tratta della mancata formazione ed addestramento sulle attrezzature e sulle macchine. Prendiamo come esempio l’escavatore, macchina per cui è prevista la formazione specifica. In questo caso se durante un controllo ispettivo il conducente dell’escavatore risultasse sprovvisto sia del corso specifico oltre che dell’addestramento l’attività sarà sospesa. Questo vuol dire che l’impresa oltre a svolgere i corsi obbligatori si dovrà preoccupare di dare evidenza anche dell’attività di addestramento del lavoratore sul mezzo tramite verbali, registri o altro (possono essere utilizzati i moduli messi a disposizione dalla Scuola edile gratuitamente scaricabili sul sito nella sezione sicurezza)