PUNTO 2 – NOVITA’ IMPORTANTI SUL PREPOSTO

Novità rilevanti sulla figura del preposto e sui suoi obblighi vengono introdotte dal Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021.

Ricordiamo la definizione di preposto dell’art.2: “«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Quindi il preposto sostituisce il Datore di lavoro, nell’applicare, controllare e vigilare sulle procedure di sicurezza.

Le modifiche riguardanti questa figura sono importanti. In particolare citiamo due articoli

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

In questo articolo viene introdotto una nuova lettera al comma 1:

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”

Articolo 19 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

In questo articolo viene modificato il comma 1 ed introdotto un nuovo comma

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

VECCHIO COMMA 1

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

MODIFICA COMMA 1

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti

NUOVO COMMA

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Come si può vedere il preposto ha nuovi obblighi, in particolare quello di interrompere l’attività o del lavoratore o quella generale lavorativa. Ha quindi un ruolo molto più attivo

Infine ultima novità e l’obbligo di individuazione del preposto nei contratti come si legge nell’art.26

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Nuovo comma introdotto dal Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021:

8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto